Dopo aver lavorato fino al 30.04.94 a metà tempo a fr. 3'500.--, ha interrotto l'attività, riprendendola poi dal 1.10.94 con uno stipendio mensile di fr. 4'500.--. Dal 1.05.95 ha cessato definitivamente l'attività. In questa sede si ritiene non si avverino i presupposti per l'effettuazione della tassazione intermedia in quanto lo stipendio non si riduce durevolmente nella misura di almeno il 50%». 3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ ripropone la domanda di tassazione intermedia. In occasione dell’udienza del 5 dicembre 1995 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. 4.