{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-231_1995-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19144&nX40_KEY=4711553&nTrefferzeile=25&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c5791277d7d1ec20953e1b85593d7c03"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["80.1995.231"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.231"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.231"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.231"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:58:27", "Checksum": "50b40e09425991dfd54bf4fbcd09688c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.231\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.3.\nCi si trova in sostanza confrontati con un caso particolare di lavoro part time.\nLa dottrina distingue quattro ipotesi principali di lavoro a tempo parziale a dipendenza dello svolgimento regolare o irregolare dell'attività lavorativa e della durata, determinata o indeterminata, del rapporto di lavoro, segnatamente:\na. prestazione lavorativa regolare e contratto di durata indeterminata;\nb. prestazione lavorativa regolare e contratto di durata determinata;\nc. prestazione lavorativa irregolare e contratto di durata indeterminata;\nd. prestazione lavorativa irregolare e contratto di durata determinata.\nIl caso della ricorrente rientra nella terza ipotesi (c), vale a dire in quella di un contratto di lavoro a tempo parziale di durata indeterminata che prevede uno svolgimento irregolare dell'attività. Si tratta del caso denominato dalla dottrina di lavoro su chiamata (travail sur appel, Arbeit auf Abruf), vale a dire di una forma di attività irregolare, in cui il lavoratore si impegna a rispondere alla chiamata del datore di lavoro (cfr. Thévenoz, Le travail intérimaire, tesi, Ginevra/Losanna 1987, p. 26; Brunner/Bühler/Wäber, Commentaire du contrat de travail, p. 282 s.; Saviaux, Les rapports de travail en cas de difficultés économiques de l'employeur et l'assurance-chômage, tesi, Losanna 1993, p. 152).\nSi tratta di una forma di lavoro diffusa in determinati settori, ad esempio in quello della vendita al dettaglio (grandi magazzini) o in quello sanitario (cfr. Thévenoz, loc. cit.), che risponde a precise esigenze del datore di lavoro, ma può incontrarsi anche con quelle del lavoratore (cfr. Saviaux, loc. cit.).\n5.4.\nNon diverso da quelli appena ricordati è il caso della ricorrente, che lavora alle dipendenze di una società fiduciaria di revisione, che conosce punte di lavoro diversificate durante i vari periodi dell'anno. A seguito della maternità, terminato il periodo di congedo, la ricorrente ha trovato compatibile con le proprie esigenze di madre, considerata anche la prevedibilità della chiamate, lo svolgimento di un'attività a metà tempo o leggermente superiore durante un numero limitato di mesi all'anno, che le lasciava la primavera inoltrata e l'estate a completa disposizione della famiglia.\nMediamente sull'arco dell'anno la durata del lavoro è scesa, come si è visto, ben al di sotto della metà e il salario a circa un terzo di quello che avrebbe percepito, se avesse continuato a lavorare a tempo pieno.\n5.5.\nSono quindi soddisfatte, per quanto precede, le condizioni sia qualitative che quantitative poste dall'art. 99 lett. e LT. La legge non esige d'altronde, vigente il medesimo contratto di lavoro, che la riduzione del salario sia regolare, vale a dire la conseguenza di una riduzione altrettanto regolare dell'attività lavorativa. In casi come il presente, in cui non vi è continuo cambiamento di datore di lavoro con alternanza di attività con retribuzioni e orari diversi, basta che la riduzione del salario sia mediamente del 50% e ciò sia la conseguenza di una più o meno riduzione della durata del lavoro.\n6. Il ricorso deve pertanto essere accolto. La ricorrente deve essere posta al beneficio della tassazione intermedia secondo la lett. e dell'art. 99 LT dal 17 gennaio 1994, data dell'entrata in vigore della modifica contrattuale. Il salario annuo medio da esporre alla ricorrente deve essere pacificamente stabilito in fr. 29'792.-- di media annua, pari ai salari percepiti nel corso del 1994, per il lavoro a tempo parziale svolto da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre, più la quotaparte di tredicesima mensilità.\nPer questi motivi,\nvisto per le spese l'art. 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è accolto.\n§ Di conseguenza la decisione su reclamo del 28 settembre 1995 è riformata nel senso che è accolta la domanda di tassazione intermedia secondo l'art. 99 lett. e LT con effetto dal 17 gennaio 1994. Il reddito del lavoro è stabilito in fr. 29'792.– di media annua.\n§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'autorità di tassazione per l'emissione del nuovo conteggio d'imposta dal 17 gennaio al 31 dicembre 1994.\n2. Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}