{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-231_1995-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19144&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=29&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c5791277d7d1ec20953e1b85593d7c03"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.231"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.231"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.231"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.231"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:10:07", "Checksum": "d16a42ced337162c0d91bae48a2a7843", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.231\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.2.\nPer quanto concerne la legislazione cantonale, l'art. 99 LT enumera i casi in cui il reddito e la sostanza sono oggetto di tassazione intermedia. In particolare, secondo l'art. 99 cpv. 1 lett. e LT si fa luogo ad intermedia in caso «di modificazione durevole del reddito d'attività lucrativa dipendente esercitata a titolo principale nella misura di almeno il 50%». La lettera e dell'art. 99 LT è stata introdotta con la modifica del 3 novembre 1986, in vigore dal 1° gennaio 1987, (BU 86, pag. 323) al fine di adeguare la legislazione tributaria in materia di intermedia alle mutate condizioni sociali (cfr. Messaggio finanze N. 3077 del 26 agosto 1986), poiché era sempre più frequente che una persona – a causa di svariati motivi, personali, congiunturali, od altri – in luogo di cessare definitivamente la sua attività lucrativa, scegliesse o fosse costretta a svolgere una professione a tempo parziale. Al Legislatore è quindi parso opportuno concedere la tassazione intermedia ogni qualvolta si realizzi una durevole modificazione del reddito in ragione di almeno il 50%, a prescindere dal contemporaneo verificarsi di eventi quali l'età, la malattia, l'impegno familiare o la disoccupazione, poiché, simili condizioni, non facilmente definibili, avrebbero dato adito a seri problemi interpretativi, con conseguente stato di incertezza giuridica (Messaggio finanze N. 3077, cit., p. 3).\nDal citato Messaggio e dal relativo Rapporto (Rapporto della speciale Commissione del Gran Consiglio, N. 3077R, del 27 ottobre 1986) appare chiaro che il legislatore ha richiesto il verificarsi cumulativo delle seguenti tre condizioni:\n– la prima, qualitativa, riferita ad una variazione del reddito da attività lucrativa dipendente;\n– la seconda, temporale, riferita alla durevolezza della variazione;\n– la terza, quantitativa, riferita all'entità della variazione, stabilita dalla lettera della norma nel 50%.\n4.3.\nAttorno a quest'ultima condizione si è sviluppata un'ampia giurisprudenza, che ha consentito di precisare diversi aspetti.\nVa ricordato, innanzi tutto, che la norma nella sua formulazione esprime in modo chiaro la volontà del legislatore e non concede spazio a interpretazioni diverse da quella che sgorga dal significato letterale delle parole. La modificazione é riferita al reddito (non all'attività) e deve esserlo nella misura di almeno il 50%; questa proporzione costituisce la soglia minima della riduzione del salario. È quindi dato il caso di intermedia anche quando l'attività fosse ridotta in misura inferiore al 50%, a condizione ce il reddito lo sia per almeno la metà.(cfr. CDT n. 130 del 22 maggio 1989 in re T.F.). Occorre poi riferire la variazione ad uno stesso e unico momento, che è chiaramente quello in cui l'attività viene ridotta o aumentata. Il reddito \"modificato\" va confrontato con quello che sarebbe stato conseguito senza l'aumento o la riduzione dell'attività. Altrimenti detto, occorre prendere in considerazione due grandezze omogenee, proprio per evitare che, in tempi di marcata inflazione, un semplice adeguamento salariale faccia scendere la diminuzione salariale al di sotto del 50% (RTT 1989 p. 225; inoltre CDT n. 57 del 14 aprile 1994 in re P. e A. A.). Occorre inoltre che la modifica del reddito sia la conseguenza di un evento generatore, vale a dire di un aumento o di una riduzione dell'orario lavorativo e non una semplice oscillazione di reddito (RDAT I-1992 p. 217; Soldini, La tassazione intermedia per modificazione del reddito da attività dipendente del 50%, in Rep. 1991 215 ss.; inoltre CDT n. 118 del 21 giugno 1993 in re S.P.).\n5. 5.1.\nCome si evince dalla documentazione versata agli atti, la ricorrente, dopo il congedo di cui ha beneficiato in relazione alla maternità, ha ripreso il lavoro presso la __________ __________ a partire dall’inizio del 1994, più o meno a metà orario, per una durata che va da metà gennaio a metà maggio circa e da inizio ottobre a fine dicembre. Il salario è stato fissato inizialmente in fr. 3’500.-- mensili, riservato un conguaglio sulla base delle prestazioni effettive, ritenuta una base annua di fr. 91’000.--, vale a dire il salario corrispondente al tempo pieno. Per il resto hanno continuato a vigere le precedenti condizioni del Regolamento di servizio (cfr. modifica contrattuale del 9 novembre 1993).\n5.2.\nViene dunque sostanzialmente sottoposta al giudizio della Camera una variante sinora mai esaminata: quella della modifica del contratto di lavoro, che prevede lo svolgimento dell’attività salariata a orario ridotto limitatamente ad alcuni periodi sull’arco di un anno, che produce una diminuzione sia del salario sia della durata del lavoro superiore alla metà sulla media dell’anno, con punte di salario e di durata dell’orario lavorativo superiori alla metà durante determinati periodi e con flessione a zero durante altri.\n"}