{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-231_1995-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19144&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=29&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c5791277d7d1ec20953e1b85593d7c03"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.231"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.231"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.231"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.231"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:10:07", "Checksum": "d16a42ced337162c0d91bae48a2a7843", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.231\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi Il segretario |\nstatuendo sul ricorso del 2 novembre 1995\nin materia di: IC 93/94 int.\n|\npresentato da: |\n__________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. A seguito di una gravidanza __________ __________, coniugata, nata nel 1962, ha lavorato nel corso del 1993 per la __________ __________ __________ di __________ soltanto a tempo parziale, ricevendo un compenso lordo di fr. 45'610.-- (cfr. certificato di salario del 31 dicembre 1993). Nel corso del 1991 e nel 1992 essa aveva guadagnato, sempre alle dipendenze della medesima ditta, fr. 72'790.--, risp. 78'140.-- lordi.\nNel 1994 la contribuente, terminato il congedo maternità, ha ripreso l'attività presso la medesima ditta, percependo da gennaio ad aprile un salario lordo di fr. 3'500.-- e da ottobre a dicembre un salario mensile di fr. 4'500.-- per i mesi di ottobre e di novembre e di fr. 6'792.-- per il mese di dicembre, per complessivi fr. 29'792.--. Da maggio a settembre ha beneficiato di un congedo non pagato (cfr. lettere del 9 novembre 1993, risp. del 16 novembre 1994 della __________ __________ alla contribuente; inoltre ricapitolazione manoscritta non datata dei salari 1994). Il 30 aprile 1995 __________ __________ ha cessato definitivamente l'attività presso la __________ __________.\n2. Il 7 marzo 1993 la contribuente e suo marito hanno presentato all'Ufficio di tassazione una domanda di tassazione intermedia, facendo presente che l'accordo preso con il datore di lavoro prevedeva la ripresa dell'attività a metà tempo nel gennaio del 1994 per una durata di otto mesi distribuiti sull'arco di un anno.\nCon decisione del 17 gennaio 1995 l'UT respingeva la domanda di tassazione intermedia IC, negando che fossero concretamente dati i presupposti per l'applicazione dell'art. 99 cpv. 1 lett. e LT.\nLa contribuente presentava reclamo in tempo utile, riproponendo all'UT la domanda di tassazione intermedia.\nDopo averla sentita e aver raccolto ulteriore documentazione, l'UT, con decisione del 26 settembre 1995, respingeva il reclamo, osservando:\n«Nel caso in esame, la moglie del contribuente ha iniziato un'attività indipendente a tempo parziale dal 17.1.94, dopo aver lavorato a tempo pieno fino a giugno 1993 e dopo un periodo d'inattività durato da luglio 1993 a dicembre 1993. Lo stipendio è passato da fr. 6'700.-- (stipendio intero giugno 1993) a fr. 3'500.--. Dopo aver lavorato fino al 30.04.94 a metà tempo a fr. 3'500.--, ha interrotto l'attività, riprendendola poi dal 1.10.94 con uno stipendio mensile di fr. 4'500.--. Dal 1.05.95 ha cessato definitivamente l'attività.\nIn questa sede si ritiene non si avverino i presupposti per l'effettuazione della tassazione intermedia in quanto lo stipendio non si riduce durevolmente nella misura di almeno il 50%».\n3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ ripropone la domanda di tassazione intermedia.\nIn occasione dell’udienza del 5 dicembre 1995 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.\n4. 4.1.\nLa vigente legge tributaria si basa sul sistema della tassazione sul passato (\"praenumerando\"), secondo cui nel periodo fiscale si considera il reddito conseguito nel periodo di computo, vale a dire nei due anni civili precedenti (art. 95 cpv. 1 LT; si veda inoltre per il diritto federale l'art. 41 cpv. 1 DIFD). Tale sistema si fonda sul presupposto che il reddito conseguito nel periodo fiscale sia analogo a quello conseguito nel periodo di computo. Tuttavia, sia la legislazione fiscale cantonale che quella federale prevedono dei correttivi. Dati determinati presupposti stabiliti dalla legge (art. 99 LT; si vedano per l'IFD gli articoli 42 e 96 DIFD), l'elemento imponibile viene fissato in base ai redditi conseguiti a partire dal momento in cui tali presupposti si sono verificati. Si parla in simili casi di tassazione intermedia, voluta per evitare che una modifica permanente delle basi della tassazione, che altrimenti sarebbe presa in considerazione soltanto nel periodo successivo di tassazione, abbia conseguenze inaccettabili dal profilo di un'imposizione rispettosa dell'effettiva capacità contributiva (cfr. RTT 1989 p. 253 ss. con rif. STF del 10 settembre 1985 in re M.N.; inoltre Messaggio del Consiglio federale concernente l'ordinamento delle finanze dal 1951 al 1954, del 19 luglio 1950 in FF 1950 p. 561; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, ad art. 96 p. 416 ss. Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 262 e ss.).\nDi conseguenza, l'onere fiscale viene adattato alle mutate condizioni di reddito del contribuente.\n"}