che, nel caso in esame, avendo ammesso la validità del rapporto di rappresentanza fra i ricorrenti e l'avv. __________, l'autorità fiscale avrebbe coerentemente dovuto notificare anche la successiva diffida a presentare la documentazione mancante allo stesso rappresentante contrattuale; - che da tale considerazione discende necessariamente la conclusione che il pregiudizio derivato dalla mancata intimazione della diffida al rappresentante dei ricorrenti non può essere posto a carico di questi ultimi; - che la multa inflitta ai ricorrenti deve conseguentemente essere annullata ed ai ricorrenti deve essere attribuita una indennità per ripetibili, calcolata secondo la TOA. Per questi motivi,