CDT n. 268 del 7 settembre 1987 in re R.F. SA); - che, in simili casi, l'autorità fiscale è pertanto tenuta a rivolgersi direttamente al rappresentante, fintanto che la revoca del mandato non le venga comunicata (Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 431), sicché, se non procede in tal modo, nessun pregiudizio risultante dalla notificazione irregolare può essere posto a carico del contribuente (cfr.