che, sia per la legge cantonale sia per la legge federale, il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità fiscali, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria (artt. 190 cpv. 1 LT 1994 e 117 cpv. 1 LIFD); - che una procura scritta deve essere prodotta solo qualora sia l'autorità fiscale a richiederla al rappresentante (artt. 190 cpv. 2 LT 1994 e 117 cpv.