che, non avendo ricevuto la documentazione richiesta, l'autorità fiscale infliggeva ai contribuenti, con decisione del 18 ottobre 1995, una multa disciplinare di fr. 75.– ed attribuiva loro un ultimo termine di dieci giorni per produrre quanto richiesto; - che i contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo all' Ufficio di tassazione, argomentando che la diffida a presentare i documenti necessari all'autorità fiscale avrebbe dovuto essere intimata al loro rappresentante contrattuale, l'avv. __________ __________, che già aveva chiesto ed ottenuto per loro conto due proroghe del termine per la presentazione della dichiarazione fiscale;