I ricorrenti anno tuttavia fatto valere ulteriori spese di miglioria in ragione di circa fr. 37'200.–. Si è allora convenuto di rinviare gli atti alla Divisione delle contribuzioni, affinché quest'ultima emetta un nuovo calcolo che tenga conto delle spese richieste, nella misura in cui siano dedducibili. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto. § Di conseguenza, la decisione su ricorso del 22 settembre 1995 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati alla Divisione delle contribuzioni per una nuova decisione conforme alle considerazioni espresse alla cifra 7. 2.