Da quanto detto discende che lo scioglimento parziale della comproprietà esistente fra i signori __________ __________, __________, __________ e __________ è imponibile solo nella misura in cui vi è stata un'attribuzione di quote di comproprietà superiore alla quota spettante ad uno o più contraenti, con conseguente versamento di un conguaglio. Alla luce di tale considerazione, la Camera di diritto tributario ha sottoposto, con lettera del 12 febbraio 1996, la seguente proposta di calcolo del maggior valore imponibile, da discutere nel corso dell'udienza richiesta dai ricorrenti: • calcolo del prezzo di vendita: