È evidente che, quando tra le parti che stipulano un contratto di tal genere vi è un preesistente rapporto di comproprietà, per cui l'oggetto della permuta è rappresentato proprio dalle quote di comproprietà, si avrà uno scioglimento della proprietà collettiva piuttosto che una doppia compravendita. Che poi, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, le parti optino per la forma della permuta, è una circostanza che non può riflettersi sulla realtà fattuale rappresentata dallo scioglimento della comproprietà. 7.