6.2. Si pone naturalmente il problema di delimitare i casi di vera e propria permuta, imponibili come doppia compravendita, ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. c LIMVI. La permuta è il contratto che ha per oggetto il trasferimento reciproco di cose o diritti (e non di servizi); le parti si impegnano reciprocamente a trasferirsi la proprietà di determinati beni o la titolarità di determinati diritti. La permuta pura e semplice, presupponendo che le cose scambiate abbiano identico valore, è molto rara. In generale, una delle parti cede all'altra insieme alla cosa una somma di denaro detta "conguaglio" (come nella divisione), per equilibrare le prestazioni reciproche.