6.1. Il codice civile stabilisce infatti che lo scioglimento della comproprietà può essere effettuato mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più comproprietari compensando gli altri (art. 651 cpv. 1 CCS). Come si vede, i comproprietari godono della massima libertà nella scelta delle modalità di divisione e possono procedervi in modo stragiudiziale, mediante contratto. Se la divisione comporta il trasferimento di un immobile, il contratto deve rivestire la forma dell'atto pubblico (Steinauer, Les droits réels, tomo I, Berna 1985, p. 309;