Locher, op. cit., p. 160 e pp. 163 ss. in relazione alle divisioni ereditarie), cosicché non si può parlare di alienazione per la quota di partecipazione alla proprietà comune, bensì soltanto di alienazione parziale per la quota eccedente. L'imposizione dell'incremento di valore, risp. del guadagno sulla quota di valore pari alla precedente conservata per così dire dall'acquirente, vengono differiti (differimento improprio) (cfr. Ochsner, op. cit., n. 215, pp.