La nozione di realizzazione, come si evince anche dalla prassi seguita dall'autorità fiscale in materia di tassazione IMVI, è sempre stata considerata centrale, eccezion fatta per i casi, che qui non interessano, di rivalutazione del valore della contrattazione a carico dell'alienante secondo l'art. 7 cpv. 2 LIMVI. In altre parole, eccezion fatta delle fattispecie di rivalutazione, l'imposizione parte, secondo l'art. 1 LIMVI, da un duplice presupposto: un'alienazione (sia formale sia economica) e la realizzazione di un incremento di valore, risp. di un guadagno. Sicché non basta la semplice alienazione (formale, civilistica, ma anche economica);