Circolare 6/1961) e la conseguente rinuncia a tassare le comunioni ereditarie (indivisioni) in cui uno dei coeredi acquista una parte superiore alla sua quota ereditaria, era quindi stato considerato non conforme alla legge. Questa Camera, accogliendo il ricorso dell'erede cui era stato ceduto l'immobile dietro conguaglio, aveva disposto la retrocessione degli atti all'autorità fiscale, affinché determinasse l'imponibile dopo aver dedotto dal prezzo di vendita il prezzo del precedente acquisto per la quota di proprietà superiore alla quota ereditaria.