6.5. Sia notato di transenna: l'abbandono di questa prassi in assenza di un motivo legale di differimento dell'imposizione (cfr. ZBl 70/1969 - p. 445; Ochsner, Die Besteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, 1976, n. 252, pp. 130 s.; Mettler, Die Grundstückgewinnsteuer des Kantons Schwyz, p. 143), soltanto perché fonte di complicazioni e difficoltà (cfr. Circolare 6/1961) e la conseguente rinuncia a tassare le comunioni ereditarie (indivisioni) in cui uno dei coeredi acquista una parte superiore alla sua quota ereditaria, era quindi stato considerato non conforme alla legge.