La Camera aveva, a sua volta, ripreso il metodo di calcolo dalla prassi, seguita fino 1961 in materia di scioglimento di comunioni ereditarie, che prevedeva la tassazione delle divisioni ereditarie nella misura in cui uno dei coeredi riceveva beni di valore superiore alla sua quota ereditaria. Al momento della vendita successiva si operava poi una scissione per il calcolo dell'imposta sul maggior valore immobiliare: per la parte eccedente la quota ereditaria la data d'inizio della proprietà era la data del contratto di divisione, mentre per la parte corrispondente alla quota ereditaria si risaliva all'acquisto fatto dal de cuius.