6.4. La soluzione adottata dal Dipartimento coincide con quella adottata da questa Camera nella sentenza CDT n. 102 del 29 maggio 1992 in re E.M., ove ricorrente era l'erede, al quale era stata assegnata la proprietà esclusiva del fondo dietro pagamento di un conguaglio, nel momento in cui l'ha venduto. La Camera aveva, a sua volta, ripreso il metodo di calcolo dalla prassi, seguita fino 1961 in materia di scioglimento di comunioni ereditarie, che prevedeva la tassazione delle divisioni ereditarie nella misura in cui uno dei coeredi riceveva beni di valore superiore alla sua quota ereditaria.