Partendo da questo presupposto il Dipartimento ha quindi annullato la tassazione IMVI a carico di R., non essendovi stata da parte sua alienazione di sostanza imponibile, e ha riformato la tassazione IMVI a carico di B. limitandola alla parte ceduta in più, segnatamente al conguaglio versato in contanti e all'eventuale assunzione di debiti originariamente a carico di B. (cfr. decisione impugnata p. 4). Il Dipartimento si è nondimeno astenuto dal determinare il calcolo dell'imponibile, avendo disposto, su questo punto, la retrocessione degli atti all'UR per i necessari accertamenti e l'allestimento del calcolo (cfr. decisione impugnata, disp. n. 2).