6.2. Di opinione analoga è pure l'Autorità giudiziaria del Canton Zurigo, che considera lo scioglimento in natura di una proprietà comune (indivisa), quindi senza conguagli, alla stregua di una mutazione con conseguente trasferimento della metà delle rispettive quote di partecipazione alla proprietà collettiva in proprietà esclusiva (cfr. STF del 25 maggio 1993, inedita, in re R.K. c./ Città e Cantone Zurigo, consid. 2b; StE 1993 B 42.21).