Nella notifica di tassazione l'UR aveva considerato lo scioglimento della comproprietà come una duplice cessione di quote e l'aveva pertanto imposto come se si fosse trattato di una permuta di fondi (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. c LIMVI), ovvero di una doppia alienazione, ove entrambe le alienazioni soggiacciono all'imposta maggior valore (cfr. STF 12 marzo 1981 in re A.P.; DTF 92 I 95; sulla natura giuridica della permuta si veda inoltre: Locher, Das Objekt der bernischen Grundstückgewinnsteuer, p. 138).