Nella sua decisione del 22 settembre 1995, con cui respingeva il ricorso in questione, la Divisione delle contribuzioni si richiamava alla legge che stabilisce l'imponibilità delle permute quali doppie compravendite ed alla giurisprudenza che esclude la possibilità di compensare utili e perdite relativi a più alienazioni. A tali considerazioni, l'autorità di ricorso ne aggiungeva una di carattere pratico: se si fosse voluto procedere ad una tassazione unica, si sarebbero resi inapplicabili i capoversi 2 e 5 dell'art. 4 LIMVI e si sarebbe rischiata la decadenza delle pretese fiscali, in attesa di disporre di tutti i dati necessari. 4.