{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-227_1996-03-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19140&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3e2a2a144cd1e82e37b89d051e1e120f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.227"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.227"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.227"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.227"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:14:28", "Checksum": "b847f40212eb9d9151726a4cbb1a11ec", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.227\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n6.2.\nSi pone naturalmente il problema di delimitare i casi di vera e propria permuta, imponibili come doppia compravendita, ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. c LIMVI.\nLa permuta è il contratto che ha per oggetto il trasferimento reciproco di cose o diritti (e non di servizi); le parti si impegnano reciprocamente a trasferirsi la proprietà di determinati beni o la titolarità di determinati diritti. La permuta pura e semplice, presupponendo che le cose scambiate abbiano identico valore, è molto rara. In generale, una delle parti cede all'altra insieme alla cosa una somma di denaro detta \"conguaglio\" (come nella divisione), per equilibrare le prestazioni reciproche. Si ha allora un contratto misto: la permuta-vendita (Tercier, Les contrats spéciaux, II ediz., Zurigo 1995, p.137).\nÈ evidente che, quando tra le parti che stipulano un contratto di tal genere vi è un preesistente rapporto di comproprietà, per cui l'oggetto della permuta è rappresentato proprio dalle quote di comproprietà, si avrà uno scioglimento della proprietà collettiva piuttosto che una doppia compravendita. Che poi, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, le parti optino per la forma della permuta, è una circostanza che non può riflettersi sulla realtà fattuale rappresentata dallo scioglimento della comproprietà.\n7. Da quanto detto discende che lo scioglimento parziale della comproprietà esistente fra i signori __________ __________, __________, __________ e __________ è imponibile solo nella misura in cui vi è stata un'attribuzione di quote di comproprietà superiore alla quota spettante ad uno o più contraenti, con conseguente versamento di un conguaglio.\nAlla luce di tale considerazione, la Camera di diritto tributario ha sottoposto, con lettera del 12 febbraio 1996, la seguente proposta di calcolo del maggior valore imponibile, da discutere nel corso dell'udienza richiesta dai ricorrenti:\n• calcolo del prezzo di vendita:\n__________, __________, __________ __________ ricevono da __________, per la vendita di 3/4 di 2 PPP:\n1/4 di 5 PPP fr. 717'700.–\nconguaglio fr. 150'000.–\nassunzione debiti fr. 250'000.–\ntotale fr. 1'117'700.–\nImponibile, come detto, è solo la parte che eccede la quota \"permutata\"; la proporzione è la seguente:\n717'700 : 1'117'700 = x : 100\nx = 64,2%\nLa parte del prezzo di vendita eccedente è pari al 35,8%, cioè ammonta a fr. 400'136.–;\n• calcolo delle deduzioni:\n__________, __________, __________ __________ cedono 2 PPP:\nvalore precedente acquisto fr. 167'085.–\n5% fr. 8'354.–\nmigliorie fr. 574'394.–\ntotale fr. 749'833.–\nLa parte su cui calcolare l'imponibile (35,8%) ammonta a fr. 268'440.–;\n• calcolo maggior valore imponibile ad ogni alienante:\nvalore di alienazione (fr. 400'136.– : 3) fr. 133'379.–\n./. deduzioni (fr. 268'440.– : 3) fr. 89'480.–\nimponibile fr. 43'899.–\nNel corso dell'udienza del 29 febbraio 1996, le parti si sono dichiarate d'accordo, in linea di principio, con tale proposta. I ricorrenti anno tuttavia fatto valere ulteriori spese di miglioria in ragione di circa fr. 37'200.–.\nSi è allora convenuto di rinviare gli atti alla Divisione delle contribuzioni, affinché quest'ultima emetta un nuovo calcolo che tenga conto delle spese richieste, nella misura in cui siano dedducibili.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è parzialmente accolto.\n§ Di conseguenza, la decisione su ricorso del 22 settembre 1995 è annullata.\n§§ Gli atti sono rinviati alla Divisione delle contribuzioni per una nuova decisione conforme alle considerazioni espresse alla cifra 7.\n2. Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}