{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-227_1996-03-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19140&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3e2a2a144cd1e82e37b89d051e1e120f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.227"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.227"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.227"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.227"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:14:28", "Checksum": "b847f40212eb9d9151726a4cbb1a11ec", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.227\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n6.8.\nQuesta impostazione è d'altronde in sintonia con la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 81 I 336), secondo cui l'incremento di valore viene realizzato soltanto quando esso \"irgendwie äusserlich in Erscheinung tritt\". Il semplice mutamento della forma giuridica, ma non di quella economica (\"Wertform\") non è sufficiente. Nella misura in cui vi è mera mutazione di forma, l'incremento di valore rimane latente.\nQuesta soluzione è inoltre quella sostenuta, in relazione alla costituzione, alla modifica e allo scioglimento della proprietà comune, da Locher (cfr. Locher, op. cit., pp. 146-171), il quale considera centrale la \"wirtschaftliche Tragweite\" del negozio (cfr. Locher, op. cit., p. 160 e pp. 163 ss. in relazione alle divisioni ereditarie), cosicché non si può parlare di alienazione per la quota di partecipazione alla proprietà comune, bensì soltanto di alienazione parziale per la quota eccedente.\nL'imposizione dell'incremento di valore, risp. del guadagno sulla quota di valore pari alla precedente conservata per così dire dall'acquirente, vengono differiti (differimento improprio) (cfr. Ochsner, op. cit., n. 215, pp. 107 s.).»\n6. Nel caso in esame, il contratto di permuta immobiliare stipulato dai ricorrenti, da un lato, e dal signor __________ __________, dall'altro, aveva il manifesto fine di realizzare uno scioglimento parziale della comproprietà esistente fra le parti.\n6.1.\nIl codice civile stabilisce infatti che lo scioglimento della comproprietà può essere effettuato mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più comproprietari compensando gli altri (art. 651 cpv. 1 CCS). Come si vede, i comproprietari godono della massima libertà nella scelta delle modalità di divisione e possono procedervi in modo stragiudiziale, mediante contratto. Se la divisione comporta il trasferimento di un immobile, il contratto deve rivestire la forma dell'atto pubblico (Steinauer, Les droits réels, tomo I, Berna 1985, p. 309; Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, tomo I, Berna 1991, p. 167). La stessa legge prevede poi che, qualora si effettui una divisione in natura, la differenza dei lotti possa essere conguagliata in denaro (art. 651 cpv. 3 CCS).\n"}