{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-227_1996-03-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19140&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3e2a2a144cd1e82e37b89d051e1e120f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.227"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.227"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.227"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.227"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:14:28", "Checksum": "b847f40212eb9d9151726a4cbb1a11ec", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.227\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n6.2.\nDi opinione analoga è pure l'Autorità giudiziaria del Canton Zurigo, che considera lo scioglimento in natura di una proprietà comune (indivisa), quindi senza conguagli, alla stregua di una mutazione con conseguente trasferimento della metà delle rispettive quote di partecipazione alla proprietà collettiva in proprietà esclusiva (cfr. STF del 25 maggio 1993, inedita, in re R.K. c./ Città e Cantone Zurigo, consid. 2b; StE 1993 B 42.21).\n6.3.\nIl Dipartimento, per contro, considera che il frazionamento oggetto del presente ricorso non doveva essere considerato a sé stante in quanto costituiva un semplice passaggio necessario per conseguire gli intendimenti che le parti si erano prefissi, cioè lo scioglimento della comproprietà sulle tre particelle , in parte mediante divisione materiale e in parte mediante pura cessione di quote.\nPartendo da questo presupposto il Dipartimento ha quindi annullato la tassazione IMVI a carico di R., non essendovi stata da parte sua alienazione di sostanza imponibile, e ha riformato la tassazione IMVI a carico di B. limitandola alla parte ceduta in più, segnatamente al conguaglio versato in contanti e all'eventuale assunzione di debiti originariamente a carico di B. (cfr. decisione impugnata p. 4). Il Dipartimento si è nondimeno astenuto dal determinare il calcolo dell'imponibile, avendo disposto, su questo punto, la retrocessione degli atti all'UR per i necessari accertamenti e l'allestimento del calcolo (cfr. decisione impugnata, disp. n. 2).\n6.4.\nLa soluzione adottata dal Dipartimento coincide con quella adottata da questa Camera nella sentenza CDT n. 102 del 29 maggio 1992 in re E.M., ove ricorrente era l'erede, al quale era stata assegnata la proprietà esclusiva del fondo dietro pagamento di un conguaglio, nel momento in cui l'ha venduto.\nLa Camera aveva, a sua volta, ripreso il metodo di calcolo dalla prassi, seguita fino 1961 in materia di scioglimento di comunioni ereditarie, che prevedeva la tassazione delle divisioni ereditarie nella misura in cui uno dei coeredi riceveva beni di valore superiore alla sua quota ereditaria. Al momento della vendita successiva si operava poi una scissione per il calcolo dell'imposta sul maggior valore immobiliare: per la parte eccedente la quota ereditaria la data d'inizio della proprietà era la data del contratto di divisione, mentre per la parte corrispondente alla quota ereditaria si risaliva all'acquisto fatto dal de cuius.\n6.5.\nSia notato di transenna: l'abbandono di questa prassi in assenza di un motivo legale di differimento dell'imposizione (cfr. ZBl 70/1969 - p. 445; Ochsner, Die Besteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, 1976, n. 252, pp. 130 s.; Mettler, Die Grundstückgewinnsteuer des Kantons Schwyz, p. 143), soltanto perché fonte di complicazioni e difficoltà (cfr. Circolare 6/1961) e la conseguente rinuncia a tassare le comunioni ereditarie (indivisioni) in cui uno dei coeredi acquista una parte superiore alla sua quota ereditaria, era quindi stato considerato non conforme alla legge. Questa Camera, accogliendo il ricorso dell'erede cui era stato ceduto l'immobile dietro conguaglio, aveva disposto la retrocessione degli atti all'autorità fiscale, affinché determinasse l'imponibile dopo aver dedotto dal prezzo di vendita il prezzo del precedente acquisto per la quota di proprietà superiore alla quota ereditaria.\n6.6.\nNel presente caso non vi sono motivi per modificare il metodo di stabilire l'imponibile proposto dal Dipartimento, che coincide con quello adottato da questa Camera nella citata sentenza CDT n. 102 del 29 maggio 1992 in re E.\nTale metodo regge anche ad un esame critico alla luce della giurisprudenza zurighese, che si fonda su una normativa sostanzialmente analoga a quella della LIMVI.\nL'Autorità giudiziaria zurighese pone l'accento, nella propria sentenza (cfr. StE 1993 B 42.21) sulla nozione di mutazione. In caso di trasformazione da proprietà comune a proprietà esclusiva si avvera una vera e propria mutazione (\"Handänderung\") di diritto civile, anche se la nozione di mutazione (\"Handänderung\") nella Legge tributaria zurighese ha accezione più ampia, non civilistica. Determinante sarebbe, secondo i giudici zurighesi, questo aspetto del negozio, non invece il fatto che, dal profilo economico, ci si trovi di fronte a una semplice ristrutturazione della proprietà. In altre parole, la nozione di realizzazione del maggior valore, risp. del guadagno andrebbe interpretata, in linea di principio, in termini non economici.\n6.7.\nQuesta Camera non aderisce a questo modo di vedere, che comporterebbe il parziale ripristino della tassazione dell'UR. Centrale resta, nell'economia della LIMVI, la nozione di realizzazione. L'art. 1 LIMVI indica chiaramente che l'imposta colpisce l'incremento di valore o il guadagno realizzato nelle alienazioni di fondi. La nozione di realizzazione, come si evince anche dalla prassi seguita dall'autorità fiscale in materia di tassazione IMVI, è sempre stata considerata centrale, eccezion fatta per i casi, che qui non interessano, di rivalutazione del valore della contrattazione a carico dell'alienante secondo l'art. 7 cpv. 2 LIMVI. In altre parole, eccezion fatta delle fattispecie di rivalutazione, l'imposizione parte, secondo l'art. 1 LIMVI, da un duplice presupposto: un'alienazione (sia formale sia economica) e la realizzazione di un incremento di valore, risp. di un guadagno. Sicché non basta la semplice alienazione (formale, civilistica, ma anche economica); occorre che la stessa renda liquida una plusvalenza, risp. un guadagno.\n"}