{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-227_1996-03-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19140&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3e2a2a144cd1e82e37b89d051e1e120f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.227"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.227"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.227"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.227"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:14:28", "Checksum": "b847f40212eb9d9151726a4cbb1a11ec", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.227\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 24 ottobre 1995\nin materia di: IMVI\n|\npresentato da: |\n1. __________ __________, __________ __________, 2. __________ __________, __________ __________, 3. __________ __________ __________, __________ __________, tutti rappresentati dall'avv. __________. __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________ ed __________ __________, proprietari del fondo n. __________ del Comune di __________, intraprendevano, alla fine degli anni '80, l'edificazione di una palazzina di dieci appartamenti, destinati ad essere poi alienati nella forma di proprietà per piani (PPP). In seguito alla vendita dei primi tre appartamenti, i comproprietari stipulavano un contratto di permuta, mediante il quale ad __________ __________ era attribuita l'esclusiva proprietà delle PPP n. __________ e n. __________, mentre la quota di comproprietà degli altri tre proprietari delle PPP n. __________, __________, __________, __________ e __________ passava da 1/4 a 1/3, per effetto della rinuncia di __________ __________. La cessione delle quote permutate veniva stabilita al valore di stima; inoltre, __________ __________ si assumeva gli oneri ipotecari per un importo di fr. 250'000.– e versava ai comproprietari un conguaglio di fr. 150'000.–.\n2. L' Ufficio dei registri di __________, dovendo procedere all'imposizione del maggior valore immobiliare realizzato mediante la permuta in questione. incaricava un perito di accertare il valore degli oggetti del contratto. Stimando fr. 5'346.– ogni millesimo, e tenendo conto del conguaglio versato da __________ nonché delle ipoteche da questi assunte, attribuiva alla permuta in cui alienanti erano considerati __________ __________, __________ e __________ un valore di alienazione di fr. 1'117'755.– ed a quella in cui alienante era considerato __________ un valore di alienazione di fr. 349'833.–.\nSu tale base, l' Ufficio dei registri notificava alle parti, con decisioni del 29 luglio 1994, le tassazioni IMVI per ogni comproprietario. I signori __________ __________, __________, __________ interponevano reclamo contro le decisioni che li vedevano quali alienanti, argomentando che la permuta era servita unicamente a realizzare una liquidazione parziale fra i soci, nell'intento di ridurre il numero di unità di PPP invendute e di attenuare contabilmente, di conseguenza, l'incidenza delle perdite sul complesso dell'operazione. Essi chiedevano pertanto che l'eventuale esistenza di un maggior valore imponibile fosse accertata solo dopo la vendita di tutti gli appartamenti, evitando di imporre un utile fittizio.\nL'autorità di tassazione respingeva i reclami con decisioni del 30 giugno 1995, argomentando che la LIMVI non prevede la compensazione di utili e perdite scaturiti da più trapassi immobiliari.\n3. I signori __________ __________, __________, __________ riproponevano allora le loro contestazioni mediante ricorso alla Divisione delle contribuzioni. Sostenevano, in particolare, la necessità, dettata dal rispetto della realtà economica, di imporre l'operazione immobiliare di __________ nel suo complesso, cioè come alienazione dell'intero mappale n. __________.\nNella sua decisione del 22 settembre 1995, con cui respingeva il ricorso in questione, la Divisione delle contribuzioni si richiamava alla legge che stabilisce l'imponibilità delle permute quali doppie compravendite ed alla giurisprudenza che esclude la possibilità di compensare utili e perdite relativi a più alienazioni. A tali considerazioni, l'autorità di ricorso ne aggiungeva una di carattere pratico: se si fosse voluto procedere ad una tassazione unica, si sarebbero resi inapplicabili i capoversi 2 e 5 dell'art. 4 LIMVI e si sarebbe rischiata la decadenza delle pretese fiscali, in attesa di disporre di tutti i dati necessari.\n4. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ __________ ripropongono la richiesta già sottoposta alle autorità di reclamo e di ricorso. Ribadiscono che, discostandosi dalla situazione strettamente civilistica, per cui ogni singola alienazione di PPP è imponibile come tale, dal punto di vista economico l'operazione immobiliare culminata nella permuta non ha comportato alcun profitto.\nNelle sue osservazioni del 22 novembre 1995, la Divisione delle contribuzioni propone la reiezione del gravame.\n5. In un paio di sentenze recenti (CDT n. 29 del 9 marzo 1994 in re E.B.; n. 274 del 12 dicembre 1994 in re F.B., quest'ultima pubblicata in RDAT I-1995 n. 17t pp. 399-403), questa Camera, dopo avere affermato che tutti i trasferimenti di proprietà che avvengono nel quadro dello scioglimento di proprietà collettive (proprietà comuni e comproprietà) sono soggetti all'IMVI, ha sviluppato le seguenti considerazioni circa le modalità di imposizione del maggior valore o del guadagno realizzato con lo scioglimento di una proprietà collettiva.\n«6.1.\nNella notifica di tassazione l'UR aveva considerato lo scioglimento della comproprietà come una duplice cessione di quote e l'aveva pertanto imposto come se si fosse trattato di una permuta di fondi (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. c LIMVI), ovvero di una doppia alienazione, ove entrambe le alienazioni soggiacciono all'imposta maggior valore (cfr. STF 12 marzo 1981 in re A.P.; DTF 92 I 95; sulla natura giuridica della permuta si veda inoltre: Locher, Das Objekt der bernischen Grundstückgewinnsteuer, p. 138).\n"}