1’448’300.--). 7. Indipendentemente dall’esito del ricorso, favorevole ai ricorrenti, spese e tassa di giustizia, vanno loro accollate in considerazione del fatto che la presente vertenza si è sostanzialmente resa necessaria a dipendenza dell’impossibilità di produrre già in sede inferiore la documentazione relativa ai costi di costruzioni per questioni che concernono esclusivamente i rapporti tra i ricorrenti e gli architetti loro mandatari. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto a'sensi dei considerandi.