Il rappresentante del ricorrente ha comunicato la propria adesione alle conclusioni peritali con scritto del 21 giugno 1996. La Divisione delle contribuzioni, dal canto suo, con lettera del 22 luglio 1996 ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare sulle conclusioni peritali. Esse appaiono per altro conformi alle legge, segnatamente agli articoli 5 cpv. 1 LIMVI (deduzione forfetaria del 5%) e 9 cpv. 1 LIMVI (spese di costruzione e di miglioria). Ad esse si può quindi fare riferimento. 6.