Nel proprio rapporto del 14 giugno 1996 il perito conclude che i costi di costruzione deducibili secondo la LIMVI ammontando a fr. 6’160’000.-- arrotondati, escludendo quindi quei costi, quali ad esempio i costi di promozione delle vendite, note d’onorario d’avvocatura o per l’ emissione di cartelle ipotecarie, premi assicurativi , ecc., che o rientrano nella deduzione forfetaria del 5% o non possono essere considerati né di costruzione né di miglioria secondo legge e giurisprudenza. 5. Il rappresentante del ricorrente ha comunicato la propria adesione alle conclusioni peritali con scritto del 21 giugno 1996.