4'806'733,45. Con decisione del 22 settembre 1995 la Divisione cantonale delle contribuzioni respingeva il ricorso del contribuente, argomentando che è dovere del contribuente produrre le pezze giustificative atte a comprovare i costi di costruzione ma che, nel caso in esame, malgrado le ripetute richieste, non è stata presentata la documentazione atta a comprovare le spese: fatture originali con l'indicazione dell’avvenuto pagamento, addebiti bancari e estratti conto riferiti al costo di costruzione. 3. Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede nuovamente lo stralcio dell'imponibile.