Visto l'esito del ricorso, si giustifica di rinunciare a porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia 1. La decisione su reclamo del 22 settembre 1995 è annullata nella misura in cui si riferisce alla ripresa per il vantaggio economico derivante dalla locazione degli appartamenti e gli atti sono rinviati all'Ufficio imposte alla fonte, per una nuova decisione, in seguito agli accertamenti menzionati nella motivazione della presente decisione (in particolare, consid. 6). 2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese. 3. Intimazione alle parti.