Di fronte all'ammissione della stessa autorità resistente, di non avere mai visionato gli appartamenti e di non essere quindi in grado di contestare le affermazioni della ricorrente, che si dice disposta ad accettare al massimo una ripresa di fr. 50.– al mese, appare inevitabile un rinvio degli atti all'autorità che ha emesso la decisione impugnata, perché proceda ad ulteriori accertamenti, tali da permettere una attendibile ed oggettiva stima delle «prestazioni in natura valutabili in denaro» e pertanto soggette alla trattenuta alla fonte.