4.2. Disposizioni analoghe sono pure contenute nella nuova legge tributaria e nella legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), entrambe entrate in vigore il 1° gennaio 1995, nonché nella legge federale sull'armonizzazione delle imposte dei Cantoni e dei comuni (LAID), in vigore dal 1° gennaio 1993. In base a tali disposizioni, sono infatti soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente: a. i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);