4. 4.1. Secondo la legge tributaria del 1976, in vigore fino al 31 dicembre 1994, sono soggetti a ritenuta di imposta alla fonte sul reddito d'attività lucrativa dipendente esercitata nel cantone: a. i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio, hanno il domicilio o la dimora fiscale nel Cantone; b. i lavoratori che, pur non avendo domicilio o dimora fiscale in Svizzera, risiedono nel Cantone per corti periodi, durante la settimana o come frontalieri (cfr. art. 233 lett. a-b LT 1976). L'imposta è prelevata sull'ammontare lordo della prestazione (cfr. art. 235 cpv. 1 LT 1976).