{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-224_1995-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19137&nX40_KEY=4711554&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "549b6aebb27442188b6e0d0a104be7da"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["80.1995.224"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.224"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.224"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.224"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:58:10", "Checksum": "d3b0b8ae5a549e0adb069a22e15df56d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.224\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n6.1.\nNé la LT né il DIFD (dal 1.1.1995, la LIFD) prevedono la possibilità di una restituzione degli atti all'autorità di tassazione; al contrario, l'autorità di ricorso dispone del più ampio potere di indagine e di decisione, sicché essa dovrebbe in linea di massima pronunciarsi nel merito di un gravame. Tuttavia il Tribunale federale, pronunciandosi in materia di imposta federale diretta, ha precisato che, in determinate circostanze, si giustifica una restituzione degli atti all'autorità inferiore, in particolare quando, dopo che la stessa autorità di ricorso ha stabilito di nuovo i fattori imponibili, si tratti di procedere ad un nuovo accertamento degli importi corrispondenti, per il quale l'autorità di tassazione incontra minori difficoltà (cfr. ASA 43 p. 49 e p. 387; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 278).\n6.2.\nNella fattispecie, questa Camera non dispone di alcun elemento che possa consentirle di attribuire un valore locativo agli appartamenti in questione né è a conoscenza dei canoni di locazione stabiliti fra le parti, e definiti dall'autorità come condizioni di favore.\nDi fronte all'ammissione della stessa autorità resistente, di non avere mai visionato gli appartamenti e di non essere quindi in grado di contestare le affermazioni della ricorrente, che si dice disposta ad accettare al massimo una ripresa di fr. 50.– al mese, appare inevitabile un rinvio degli atti all'autorità che ha emesso la decisione impugnata, perché proceda ad ulteriori accertamenti, tali da permettere una attendibile ed oggettiva stima delle «prestazioni in natura valutabili in denaro» e pertanto soggette alla trattenuta alla fonte.\n7. La decisione impugnata deve dunque essere annullata nella misura in cui si riferisce alla ripresa per il vantaggio economico derivante dalla locazione degli appartamenti e gli atti rinviati all'Ufficio imposte alla fonte. Visto l'esito del ricorso, si giustifica di rinunciare a porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994\ndichiara e pronuncia\n1. La decisione su reclamo del 22 settembre 1995 è annullata nella misura in cui si riferisce alla ripresa per il vantaggio economico derivante dalla locazione degli appartamenti e gli atti sono rinviati all'Ufficio imposte alla fonte, per una nuova decisione, in seguito agli accertamenti menzionati nella motivazione della presente decisione (in particolare, consid. 6).\n2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}