{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-224_1995-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19137&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "549b6aebb27442188b6e0d0a104be7da"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.224"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.224"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.224"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.224"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:20", "Checksum": "239b85c46b40955376ae491cea9b1c67", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.224\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.4.\nSebbene il diritto svizzero dell'imposta sul reddito sia caratterizzato dal principio dell'imposizione del reddito lordo globale ed in particolare dal principio dell'imposizione in base alla capacità contributiva, tuttavia nel caso dell'imposizione alla fonte vengono presi in considerazione necessariamente alcuni redditi in quanto tali e le condizioni del contribuente, suscettibili di considerazione ai fini dell'imposizione, vengono valutate in misura molto limitata. La radicale difformità concettuale della procedura ordinaria di tassazione, da un lato, e della procedura di tassazione alla fonte, dall'altra, fa sì che debba essere del tutto esclusa una perfetta parità di trattamento fra chi è assoggettato alla prima e chi sottostà alla seconda. Anche tra contribuenti che sottostanno all'imposizione alla fonte, tale forma di tassazione potrà tutt'al più aspirare ad una parità di trattamento, ma non potrà mai raggiungerla. Finora, comunque, il Tribunale federale non ha mai avuto modo di precisare a partire da quale misura le disparità di trattamento che sono connaturate al sistema dell'imposta alla fonte acquistano una portata inaccettabile (Zigerlig, Quellensteuern, in AA.VV., Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna 1993, p. 376 ss.; anche Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 345).\n5. La prima censura della ricorrente è indirizzata contro la decisione dell'autorità di tassazione di riprendere, a titolo di integrazione di salario, la rifusione delle spese che due dipendenti sopporterebbero per rientrare settimanalmente al proprio domicilio in Italia.\n5.1.\nCome ha opportunamente rilevato l'Ufficio imposte alla fonte, nella decisione impugnata, le spese professionali sono già calcolate nelle aliquote di trattenuta, con importi complessivi (art. 236 LT 1976, art. 107 cpv. 1 LT 1994, art. 86 cpv. 1 LIFD).\nLa procedura di imposizione alla fonte obbliga a semplificazioni e a calcoli forfettari, senza considerare le condizioni personali, ed in tal modo può solo garantire che l'onere fiscale sia quasi uguale a quello che sarebbe se si applicasse la procedura ordinaria. Per il singolo contribuente sono dunque inevitabili differenze, nei confronti non solo dei contribuenti tassati nell'ambito della procedura ordinaria ma anche di altri tassati alla fonte (Zigerlig, op. cit., p. 386; inoltre CDT n. __________.__________.__________ del 31 maggio 1995 in re P.P.).\n5.2.\nMa, anche a voler prescindere da questa considerazione, non si può non tenere conto del fatto che le spese in questione non rientrerebbero comunque nella definizione di spese professionali e non sarebbero pertanto deducibili neppure nel quadro dell'imposizione ordinaria.\nSi tenga presente, a tale proposito che anche il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in: Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393). Ebbene, lo stesso diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni d'affari).\nQuanto alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, op. cit., p. 397).\nRientrano invece fra le spese personali, e non sono quindi soggetti a rimborso, i costi sostenuti per recarsi sul posto di lavoro, poiché è solo lavorando al luogo previsto che il lavoratore può adempiere i propri obblighi (__________).\nEbbene, i costi che i due dipendenti in questione, che trascorrono i giorni feriali a __________, sostengono per rientrare settimanalmente al domicilio in Italia non rientrano manifestamente nell'ambito delle spese necessarie, ragione per cui l'autorità di tassazione le avrebbe comunque imposte a titolo di integrazione di salario, anche se i dipendenti menzionati non fossero imposti alla fonte (cfr. p. es. CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re J.P. e F.).\n6. La ricorrente contesta in secondo luogo la ripresa di fr. 250.– al mese, che corrisponderebbe, secondo l'autorità fiscale, al vantaggio economico di cui godono i dipendenti ai quali viene concesso di abitare appartamenti di proprietà della stessa ricorrente. La ricorrente argomenta che l'Ufficio imposte alla fonte non avrebbe verificato gli appartamenti in questione e non sarebbe quindi in condizione di stimare il vantaggio economico di cui godono i dipendenti; conclude, dicendosi disposta tutt'al più a subire una ripresa di fr. 50.– al mese.\nCome si è già accennato, nelle sue osservazioni al ricorso, l'autorità resistente ha ammesso che gli ispettori incaricati della verifica non hanno visionato gli appartamenti in questione, ma ritiene che la stessa ricorrente abbia implicitamente ammesso l'esistenza di un certo vantaggio economico, laddove si dice disposta ad ammettere una ripresa di fr. 50.–. L'Ufficio conclude però la sua presa di posizione, rimettendosi alla decisione della Camera di diritto tributario.\n"}