{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-224_1995-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19137&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "549b6aebb27442188b6e0d0a104be7da"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.224"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.224"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.224"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.224"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:20", "Checksum": "239b85c46b40955376ae491cea9b1c67", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.224\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 23 ottobre 1995\nin materia di: imposte alla fonte\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Con decisione del 31 luglio 1995, l'Ufficio imposte alla fonte notificava alla __________ __________ di __________ un Rapporto di revisione relativo al periodo 1990/1994. Nello stesso, l'autorità di tassazione rilevava che a due dipendenti assoggettati alla fonte erano state versate indennità di trasferta, che celavano in realtà integrazioni di salario, che avrebbero pertanto dovuto essere comprese nel calcolo dell'imponibile. L'autorità decideva inoltre di aggiungere al salario di alcuni dipendenti, ospitati in appartamenti di proprietà della società stessa, un importo di fr. 250.– mensili, corrispondente al relativo vantaggio economico. Gli arretrati d'imposta complessivi erano commisurati in fr. 26'998.30.\n2. La __________ __________ impugnava la suddetta decisione con reclamo alla stessa autorità, negando da un lato che le indennità di trasferta celassero un'integrazione del salario, trattandosi di versamenti effettuati a due specialisti che si recavano ogni fine settimana al proprio domicilio di __________, e contestando, dall'altro, la ripresa per vantaggi derivanti dalla locazione a prezzi di favore. L'Ufficio imposte alla fonte respingeva il gravame, con decisione del 22 settembre 1995, argomentando che le spese di trasporto per dipendenti sono già considerate nelle aliquote dell'imposta alla fonte; quanto alla ripresa per vantaggi derivanti dalla locazione degli appartamenti, l'autorità confermava l'insufficienza dei canoni stabiliti dalla ricorrente.\n3. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________ postula l'annullamento della decisione dell'Ufficio imposte alla fonte, ribadendo in sostanza gli argomenti già esposti in sede di reclamo all'autorità fiscale: la natura di rifusione di spese dei rimborsi versati a due dipendenti residenti in Italia; e la conformità alla realtà economica dei canoni di locazione pretesi dai dipendenti.\nInvitata a pronunciarsi in merito al ricorso, l'autorità resistente ha proposto di confermare la ripresa delle indennità di trasferta, mentre si è rimessa al giudizio della Camera per quanto attiene alla ripresa dei canoni di locazione, ammettendo che gli ispettori incaricati della verifica non hanno visionato gli appartamenti in questione.\n4. 4.1.\nSecondo la legge tributaria del 1976, in vigore fino al 31 dicembre 1994, sono soggetti a ritenuta di imposta alla fonte sul reddito d'attività lucrativa dipendente esercitata nel cantone:\na. i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio, hanno il domicilio o la dimora fiscale nel Cantone;\nb. i lavoratori che, pur non avendo domicilio o dimora fiscale in Svizzera, risiedono nel Cantone per corti periodi, durante la settimana o come frontalieri (cfr. art. 233 lett. a-b LT 1976).\nL'imposta è prelevata sull'ammontare lordo della prestazione (cfr. art. 235 cpv. 1 LT 1976).\n4.2.\nDisposizioni analoghe sono pure contenute nella nuova legge tributaria e nella legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), entrambe entrate in vigore il 1° gennaio 1995, nonché nella legge federale sull'armonizzazione delle imposte dei Cantoni e dei comuni (LAID), in vigore dal 1° gennaio 1993.\nIn base a tali disposizioni, sono infatti soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:\na. i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);\nb. i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta, l'art. 91 LIFD).\nL'imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).\n4.3.\nPresupposto per la trattenuta d'imposta è che la \"fonte\" si trovi, rispettivamente, in Svizzera e nel Canton Ticino, cioè che la retribuzione per il lavoro prestato sia pagata da un datore di lavoro con domicilio, sede o succursale nel Canton Ticino; se ciò non accade, anche il reddito da attività dipendente dei contribuenti in questione viene tassato nell'ambito della procedura ordinaria Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 341).\n"}