Dell'esito solo parzialmente favorevole del ricorso, malgrado la concessione al ricorrente di un accantonamento di fr. 200'000.-- di media annua, si terrà conto nella commisurazione della tassa di giustizia. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 185 LT 1976 dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto. § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 18 settembre 1995 è riformata nel senso che il reddito imponibile viene stabilito in fr. 143'000.-- di media annua, stante un reddito determinante per l'aliquota di 853'053.-- e, meglio, come stabilito nel verbale del 14 maggio 1996. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Le spese processuali consistenti: