– per spese di doppia economia domestica. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 18 settembre 1995 è riformata nel senso che è concessa una deduzione di fr. 500.– per spese di perfezionamento, per l'imposta cantonale, e una di fr. 875.– per spese di doppia economia domestica, per le imposte cantonale e federale diretta. 2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv.