In relazione alla deduzione per l'affitto della cassetta di sicurezza, pur condividendo la decisione impugnata, osserva che la stessa le era stata concessa nel precedente periodo fiscale. Quanto alla doppia economia domestica, contesta la tesi del fisco, secondo cui essa potrebbe essere riconosciuta solo se il contribuente non può rientrare "regolarmente" al proprio domicilio.