La maggior parte della proprietà (i tre quarti) è stata infatti acquistata per donazione, ma i donatari si sono assunti l'onere di versare alle cugine un importo di denaro, che, pur non essendo assimilabile al prezzo, verosimilmente avrà tenuto conto dello stato di conservazione dell'oggetto – anche se, come detto, per la giurisprudenza la circostanza che se ne sia tenuto conto è irrilevante –; un ottavo è poi stato acquistato per compravendita; solo un ottavo, infine, è stato trasferito a titolo assolutamente gratuito. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2.