4.5. Le considerazioni che precedono comportano indiscutibilmente la reiezione del ricorso, tanto più che, nella fattispecie, non solo il ricorrente ed il suo fratello non hanno acquistato per successione universale, ma non hanno neppure acquistato a titolo completamente gratuito. La maggior parte della proprietà (i tre quarti) è stata infatti acquistata per donazione, ma i donatari si sono assunti l'onere di versare alle cugine un importo di denaro, che, pur non essendo assimilabile al prezzo, verosimilmente avrà tenuto conto dello stato di conservazione dell'oggetto – anche se, come detto, per la giurisprudenza la circostanza che se ne sia tenuto conto è irrilevante –;