In quest'ultimo caso, infatti, l'autorità di tassazione avrebbe ammesso in deduzione le spese di manutenzione, nella misura corrispondente alla sua quota di partecipazione alla comunione ereditaria. Dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente risulta invece che egli non ha ricevuto in eredità neppure una minima quota dell'immobile; con atto pubblico del 20 aprile 1991, invece, egli e suo fratello __________ hanno acquistato l'oggetto in questione, in parte per donazione ed in parte per compravendita, dalle signore __________ __________, __________ __________ e __________ __________, precedentemente proprietarie dell'intera part. __________.