4.3. In ossequio alla menzionata giurisprudenza del Tribunale federale e della Camera di diritto tributario, l'Ufficio di tassazione ha quindi considerato le spese sostenute dal ricorrente non quali costi di manutenzione, ma quali costi di investimento. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nel corso dell'udienza tenutasi il 23 novembre 1995 dinanzi a questa Camera, egli non ha infatti acquistato l'immobile per eredità, neppure in minima parte. In quest'ultimo caso, infatti, l'autorità di tassazione avrebbe ammesso in deduzione le spese di manutenzione, nella misura corrispondente alla sua quota di partecipazione alla comunione ereditaria.