Ne discende una duplice conseguenza: – nella misura (quotaparte) in cui il coerede vantava un diritto sul bene quale membro dell'indivisa, egli si trova nella medesima posizione del defunto; – nella misura in cui invece egli acquista le quote dei coeredi, la sua posizione è assimilabile a quella del compratore. Nel primo caso, le spese di riattazione hanno valenza di spese di manutenzione e sono quindi deducibili dal reddito lordo. Nel secondo invece hanno valenza di spese che incrementano il valore dell'immobile e non sono deducibili conformemente all'art. 23 DIFD (cfr. ASA 50 p. 70 ss., cons.