4.1. Con il decesso, gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione (cfr. art. 560 cpv. 1 CC). Gli eredi subentrano pertanto nella situazione patrimoniale complessiva del defunto, cosicché le spese per mantenere un determinato valore patrimoniale hanno la stessa valenza che avrebbero avuto per il defunto. Con la divisione della successione determinati beni vengono invece attribuiti in proprietà esclusiva a singoli coeredi. La traslazione dell'immobile al momento della divisione avviene, in questo caso, in via di successione individuale al valore che viene attribuito al bene in quel preciso momento (cfr.