Lo scopo era ed è però rimasto quello di mantenere la casa nello stato originale. In via subordinata chiede che almeno parte dei lavori effettuati gli vengano riconosciuti quali spesa di manutenzione . All'udienza del 23 novembre 1995 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. 3. 3.1. La legge tributaria consente la deduzione dai proventi della sostanza privata delle spese effettive di manutenzione, di gestione e di amministrazione, ivi compresi i contributi ricorrenti, ad esclusione di quelli versati "una tantum" (art. 30 cpv.