{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-221_1995-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19134&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c06452ba4dc987f78aa79eaa321355da"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.221"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.221"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.221"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.221"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:10:03", "Checksum": "94520449b2ac8210edb6c24643997e4e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.221\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.3.\nIn ossequio alla menzionata giurisprudenza del Tribunale federale e della Camera di diritto tributario, l'Ufficio di tassazione ha quindi considerato le spese sostenute dal ricorrente non quali costi di manutenzione, ma quali costi di investimento.\nContrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nel corso dell'udienza tenutasi il 23 novembre 1995 dinanzi a questa Camera, egli non ha infatti acquistato l'immobile per eredità, neppure in minima parte. In quest'ultimo caso, infatti, l'autorità di tassazione avrebbe ammesso in deduzione le spese di manutenzione, nella misura corrispondente alla sua quota di partecipazione alla comunione ereditaria. Dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente risulta invece che egli non ha ricevuto in eredità neppure una minima quota dell'immobile; con atto pubblico del 20 aprile 1991, invece, egli e suo fratello __________ hanno acquistato l'oggetto in questione, in parte per donazione ed in parte per compravendita, dalle signore __________ __________, __________ __________ e __________ __________, precedentemente proprietarie dell'intera part. __________. Precisamente, con il rogito citato si è verificato quanto segue:\n– __________ __________ ha donato al ricorrente ed al fratello i suoi tre quarti dell'immobile ed i donatari si sono assunti l'onere di versare alle cugine __________ ed __________ __________ un importo di complessivi fr. 112'500.–;\n– __________ __________ ha venduto loro il suo ottavo per fr. 37'500.–;\n– __________ __________, infine, ha donato loro l'ultimo ottavo.\n4.4.\nL'eccezione al principio secondo cui per la qualifica delle spese di ristrutturazione quali di costi di investimento o di manutenzione ci si riferisce alla situazione al momento del trasferimento, che si è visto essere stata prevista dal Tribunale federale per il caso dell'immobile acquistato per successione, non può infatti essere estesa ad altri trasferimenti di proprietà, neppure se avvenissero a puro titolo gratuito. Lo stesso Tribunale federale ha infatti sottolineato come essa si fondi sul principio dell'universalità della successione, in virtù del quale gli eredi subentrano nella posizione patrimoniale complessiva del defunto, sicché le spese di riattazione dell'oggetto ereditato hanno lo stesso carattere che avrebbero avuto per il de cuius (v. supra, consid. 4.1.). Da tale premessa, la stessa Alta Corte ha fatto discendere la conclusione che, se invece un immobile viene trasferito inter vivos, sia pure a titolo di anticipo ereditario, allora si tratta di un trasferimento nella forma di una successione individuale, cosa che basta ad escludere che l'acquirente subentri nella complessiva posizione patrimoniale dell'alienante. In simili casi, pertanto, vale la regola per cui, per valutare se determinate spese servano a mantenere il valore di un immobile, è vincolante lo stato dell'immobile al momento del trasferimento (ASA 50 p. 75 consid. 1c). Il Tribunale federale ha ulteriormente argomentato che un immobile ha un determinato valore al momento del trasferimento, in base al suo stato di conservazione, e che tale valore viene incrementato dalle spese di manutenzione successive all'acquisto indipendentemente dal fatto che le parti, determinando il prezzo, ne abbiano tenuto conto in modo pertinente o meno o non ne abbiano tenuto conto affatto. Pertanto, simili spese, che migliorano lo stato di conservazione dell'immobile, rappresentano per il compratore costi di investimento, anche se egli ha acquistato l'immobile a titolo gratuito (ASA 50 p. 74 s. consid. 1b; v. anche RF 42/1987 p. 270 ss.). Che il donatario non subentri nella posizione del donante, dal profilo dell'imposta sul reddito, è un argomento addotto anche da Känzig (Werterhaltende und wertvermehrende Aufwendungen an Gebäuden, in ASA 42 p. 590), per affermare che per il donatario le spese per la riattazione di un immobile che ha bisogno di riparazioni rappresentano costi di investimento e non di manutenzione.\n4.5.\nLe considerazioni che precedono comportano indiscutibilmente la reiezione del ricorso, tanto più che, nella fattispecie, non solo il ricorrente ed il suo fratello non hanno acquistato per successione universale, ma non hanno neppure acquistato a titolo completamente gratuito. La maggior parte della proprietà (i tre quarti) è stata infatti acquistata per donazione, ma i donatari si sono assunti l'onere di versare alle cugine un importo di denaro, che, pur non essendo assimilabile al prezzo, verosimilmente avrà tenuto conto dello stato di conservazione dell'oggetto – anche se, come detto, per la giurisprudenza la circostanza che se ne sia tenuto conto è irrilevante –; un ottavo è poi stato acquistato per compravendita; solo un ottavo, infine, è stato trasferito a titolo assolutamente gratuito.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 500.-\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.-\nper un totale di fr. 550.-\nsono a carico del ricorrente.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).\nPer l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}