{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-221_1995-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19134&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c06452ba4dc987f78aa79eaa321355da"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.221"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.221"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.221"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.221"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:10:03", "Checksum": "94520449b2ac8210edb6c24643997e4e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.221\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.3.\nIn base alle considerazioni che precedono, secondo il Tribunale federale l'immobile al momento dell'acquisto rappresenta un determinato valore, che dipende in particolare dal suo stato di conservazione. Possono pertanto essere dedotte dal reddito lordo unicamente quelle spese che servono a mantenere o ripristinare questo valore. Le spese di manutenzione che provocano un aumento di valore che va al di là di quello che aveva l'immobile al momento dell'acquisto, sono invece da considerare quali spese (non deducibili) per l'acquisto o il miglioramento di beni patrimoniali secondo l'art. 23 DIFD. Ne consegue, di regola, che lavori di riattazione effettuati immediatamente dopo l'acquisto non possono essere dedotti dal reddito lordo. Sono deducibili solo i costi sopportati per eliminare un danno verificatosi dopo l'acquisto (cfr. ASA 42, p. 539; CDT n. __________ del __________ 1993 in re M.T. A.). Questa soluzione si impone, secondo il Tribunale federale, anche per ragioni di parità di trattamento tra i contribuenti che acquistano un immobile in cattivo stato di manutenzione e quelli che lo acquistano dopo l'esecuzione dei lavori di restauro da parte del venditore (cfr. inoltre DTF 103 Ib 197 ss., anche in ASA 47 p. 203 ss.; ASA 49 p. 563 ss., consid. 3 a; ASA 50 p. 70 ss.; Känzig, Compendio, 1972, n. 101 all'art. 22 DIFD; CDT n. __________ del __________ 1993 in re M.T. A.).\n3.4.\nSi può aggiungere che, volendo portare alle estreme conseguenze il principio appena enunciato, secondo cui si devono concedere le spese di deduzione in base al criterio soggettivo-economico, la giurisprudenza di altri cantoni è giunta a ritenere indispensabile, in ogni caso, la determinazione in via presuntiva della durata media di vita di ogni elemento della costruzione. Così, ad __________, si è stabilito che, p. es., la facciata di una casa debba essere rifatta ogni vent'anni. Se l'attuale proprietario, che intraprende l'opera, ha acquistato l'immobile da solo 3 anni, avrà diritto ad una deduzione pari ai 3/20 delle spese di rifacimento della facciata.\nUn'eccezione è ammessa solo nel caso in cui il lasso di tempo intercorso tra l'attuale rinnovamento di un certo elemento della costruzione e la riattazione precedente sia inferiore alla durata media di vita di quell'elemento (cfr. AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, cit., p. 382; Zwahlen, op. cit., p. 47 s.).\n4. Dopo aver riproposto il principio per cui le spese di riattazione di un immobile acquistato recentemente non sono deducibili, si tratta di confrontarsi con un caso particolare di deduzione delle spese di riattazione di un immobile appena acquistato: quello dell'acquisto in via di successione. Il tema è già stato affrontato da questa Camera, alla luce della giurisprudenza del TF, in un altro caso (cfr. CDT n. __________ del __________ 1987, in re C.S.; CDT n. __________ del __________ 1993 in re M.T. A.).\n4.1.\nCon il decesso, gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione (cfr. art. 560 cpv. 1 CC). Gli eredi subentrano pertanto nella situazione patrimoniale complessiva del defunto, cosicché le spese per mantenere un determinato valore patrimoniale hanno la stessa valenza che avrebbero avuto per il defunto. Con la divisione della successione determinati beni vengono invece attribuiti in proprietà esclusiva a singoli coeredi. La traslazione dell'immobile al momento della divisione avviene, in questo caso, in via di successione individuale al valore che viene attribuito al bene in quel preciso momento (cfr. art. 617 cpv. 1 CC). Il coerede che lo acquista computandolo sulla sua quota ereditaria viene così a trovarsi in una posizione simile a quella del compratore, nella misura in cui ha acquisito un diritto esclusivo sulla proprietà che oltrepassa quello da lui vantato in qualità di membro della comunione ereditaria indivisa. Ne discende una duplice conseguenza:\n– nella misura (quotaparte) in cui il coerede vantava un diritto sul bene quale membro dell'indivisa, egli si trova nella medesima posizione del defunto;\n– nella misura in cui invece egli acquista le quote dei coeredi, la sua posizione è assimilabile a quella del compratore.\nNel primo caso, le spese di riattazione hanno valenza di spese di manutenzione e sono quindi deducibili dal reddito lordo. Nel secondo invece hanno valenza di spese che incrementano il valore dell'immobile e non sono deducibili conformemente all'art. 23 DIFD (cfr. ASA 50 p. 70 ss., cons. 2 a-b; cfr. pure Epiney-Colombo, Deduzioni fiscali per spese di amministrazione e manutenzione di immobili, in RDAT 1991, vol. II, p. 309 s.; CDT n. __________ del __________ 1993 in re M.T. A.).\n4.2.\nÈ evidente che il sistema ora esposto pone chi acquista in via di successione in una posizione privilegiata rispetto agli altri acquirenti di immobili. L'erede beneficia infatti della posizione avuta dal de cuius, senza che ci si interroghi sul numero di anni in cui quest'ultimo è stato proprietario dell'immobile in questione. Se il canton Ticino applicasse, infatti, il sistema vigente ad __________, che porta alle estreme conseguenze il criterio soggettivo-economico – cui si è accennato al considerando 3.4. – anche la deduzione riconosciuta all'erede andrebbe infatti commisurata alla durata del possesso del de cuius. In tal modo, la deduzione concessa sarebbe ridotta per tener conto, da un lato, del recente acquisto delle quote dei coeredi, e, dall'altro, del rapporto fra durata del possesso del defunto e \"vita media\" degli elementi costitutivi della costruzione (v. un esempio in AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, cit., p. 383; CDT n. __________ del __________ 1993 in re M.T. A.).\n"}